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Sez. 2, Sentenza n. 15820 del 12/06/2008 (Rv. 604090 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Segretari degli arbitri - Legittimazione a proporre domanda di liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 814, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Motivazione.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604090-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato, difettano di legittimazione a proporre domanda di liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 814, secondo comma, cod. proc. civ., coloro che nel giudizio arbitrale non hanno espletato funzioni di arbitri, ma solo quella di segretari. Infatti, le mansioni di mera assistenza svolte da costoro, sebbene rilevanti ai fini della determinazione delle spese rimborsabili, non consentono anche la partecipazione dei medesimi allo speciale procedimento previsto dalla citata disposizione, che espressamente riserva ai soli arbitri la facoltà di ricorrere al presidente del tribunale, nel caso in cui le parti non abbiano accettato la liquidazione del compenso da questi stessi determinata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)