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Sez. 3, Sentenza n. 2470 del 11/09/1963 (Rv. 263794 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - COMPRAVENDITA RISULTANTE DA SCRITTURA, CON PAGAMENTO RATEALE E CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1963-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263794-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - COMPRAVENDITA RISULTANTE DA SCRITTURA, CON PAGAMENTO RATEALE E CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - INAPPLICABILITA.*

Le prescrizioni presuntive, di cui agli artt 2954 segg cod civ, non operano l'Estinzione delle obbligazioni, ma determinano solo una presunzione di pagamento, la quale ha fondamento nell'uso di estinguere immediatamente talune obbligazioni, tra cui non si possono comprendere quelle relative a compravendite risultanti da scrittura, con pagamento rateale e con patto di riservato dominio a favore del venditore. Pertanto, le prescrizioni presuntive, di cui agli artt 2954 segg cod civ, non possono ritenersi applicabili alle obbligazioni risultanti da atto scritto ed in particolare alla obbligazione relativa al pagamento del prezzo, nel caso di vendita di merci a rate con patto di riservato dominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)