Sez. 1, Sentenza n. 20108 del 07/10/2015 (Rv. 637833 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Ripetizione d'indebito - Assegno bancario redatto su moduli illecitamente sottratti ed abusivamente riempiti - Idoneità a valere come titolo di credito - Sussistenza - Girata per l'incasso - Qualifica di semplice mandatario del giratario - Titolarità passiva dell'azione di ripetizione - Esclusione - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
La redazione di assegni posti all'incasso su moduli illecitamente sottratti ed abusivamente riempiti non esclude la possibilità di qualificarli come titoli di credito ove gli stessi siano provvisti dei requisiti formali prescritti dal r.d. n. 1669 del 1933, essendo a tal fine sufficiente la mera apparenza della loro genuinità e veridicità. Ne consegue l'applicabilità a tali titoli dell'art. 26 del citato decreto che, qualificando la girata per l'incasso come conferimento di un semplice mandato, in virtù del quale il giratario è legittimato soltanto all'esercizio dei diritti inerenti all'assegno, senza acquistarne la titolarità, esclude la possibilità di individuare in quest'ultimo il soggetto obbligato alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma riscossa, salva però l'azione di risarcimento del danno nell'ipotesi di suo comportamento doloso o colposo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato per carenza di legittimazione passiva la domanda di ripetizione d'indebito formulata nei confronti di una banca girataria per l'incasso di assegni postali risultati contraffatti e da quest'ultima incassati presso la società trattaria, Poste italiane).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 1, Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)