Sez. 3, Sentenza n. 2385 del 24/09/1998 Cc. (dep. 13/11/1998) Rv. 211972 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Esercizio di impianti di diffusione televisiva privata - Esercenti più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata - Frequenze utilizzate precedentemente alla entrata in vigore della legge 249 del 1997 - Inutilizzabilità - Ragione - Persistenza nell'utilizzo - Reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 156 del 1973.
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE
La cessazione delle trasmissioni su frequenze terrestri, imposta ai soggetti legittimamente esercenti più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, comporta la inutilizzabilità delle frequenze sulle quali venivano irradiati i programmi fino alla data del 31 dicembre 1997. L'obbligo del trasferimento delle trasmissioni via cavo o via satellite determina decadenza dall'assegnazione della relativa frequenza (terrestre) assegnata e, quindi, decadenza dalla concessione, donde la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 156 del 1973, in caso di persistenza della sua utilizzazione quale che siano i programmi irradiati. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'emittente TELE+ non poteva utilizzare le frequenze sulle quali venivano irradiate fino al 31 dicembre 1997 le trasmissioni della rete che era stata trasferita via satellite).
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)