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Sez. 4, Sentenza n. 4744 del 03/02/1984 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164340 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA - MOTIVAZIONE CIRCOSTANZIATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164340-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA - MOTIVAZIONE CIRCOSTANZIATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La concessione della provvisionale costituisce una pronuncia discrezionale e insindacabile del giudice di merito, la quale non richiede una circostanziata motivazione - essa, inoltre, ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile, sicché l'imputato non può utilmente dolersi del difetto di motivazione, avendo la più ampia possibilità di difesa in Sede di liquidazione del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 165, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)