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Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024 (Rv. 671132-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Compravendita di immobile - Difetti conseguenti alla vetustà dell'edificio o delle tecniche costruttive - Vizi occulti - Esclusione - Limiti. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671132-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)