Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024 (Rv. 671132-01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Compravendita di immobile - Difetti conseguenti alla vetustà dell'edificio o delle tecniche costruttive - Vizi occulti - Esclusione - Limiti. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - In genere.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE
In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)