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Sez. L, Sentenza n. 3704 del 29/06/1979 (Rv. 400116 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONSULENZA TECNICA - ADESIONE DEL GIUDICE DEL MERITO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400116-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONSULENZA TECNICA - ADESIONE DEL GIUDICE DEL MERITO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente, ed il dovere di dimostrare di avere tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza stessa puo essere da lui adempiuto anche senza una dettagliata confutazione di esse, perche il dovere della motivazione e soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento, sicche le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. Viene pero meno al proprio dovere di motivazione il giudice che, omettendo le conclusioni rassegnate dal consulente in ordine al quadro patologico accertato nella persona dell'assicurato ed all'incidenza dello stesso sulla capacita di guadagno di quest'ultimo, affida il proprio convincimento ad affermazioni apodittiche che, come tali, non valgono in alcun modo a confutare le critiche mosse alle conclusioni stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)