Codice civile
Testo in vigore al
Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare
1. L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza degli alimenti
1. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Art. 446 Assegno provvisorio
1. Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 447 Inammissibilita' di cessione e di compensazione
1. Il credito alimentare non puo' essere ceduto.
2. L'obbligato agli alimenti non puo' opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato
1. L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Titolo XIV. Degli atti dello stato civile
Art. 449 Registri dello stato civile
1. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 450 Pubblicita' dei registri dello stato civile
1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Art. 451 Forza probatoria degli atti
1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
2. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
3. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri
1. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.
2. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Art. 453 Annotazioni
1. Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 454 Rettificazioni
1. La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
2. Le sentenze devono essere trascritte nei registri.
Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione
1. La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
Libro secondo. Delle successioni
Titolo I. Disposizioni generali sulle successioni
Capo I. Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita'
Art. 456 Apertura della successione
1. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 457 Delazione dell'eredita'
1. L'eredita' si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Art. 458 Divieto di patti successori
1. E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Art. 459 Acquisto dell'eredita'
1. L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
1. Il chiamato all'eredita' puo' esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre puo' compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non puo' il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
1. Se il chiamato rinunzia all'eredita', le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredita'.
Capo II. Della capacita' di succedere
Art. 462 Capacita' delle persone fisiche
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.
Capo III. Dell'indegnita'
Art. 463 Casi d'indegnita'
1. E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche' non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita' a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e' stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e' stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
1. L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.