Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo V. POTERI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELL’Aesfem
Sezione 1. Poteri delle autorità competenti
Art. 18 Notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali
1. Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può imporre a persone fisiche o giuridiche, che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari, di notificare o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione, quando quest’ultima raggiunge o scende al di sotto di una soglia di notifica fissata dall’autorità competente, e quando:
a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli strumenti finanziari già sottoposti ad obblighi di trasparenza a norma degli articoli da 5 a 8. La misura di cui al paragrafo 1 può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
Art. 19 Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali
1. Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:
a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
2. Un’autorità competente può imporre alle persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni.
Art. 20 Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali
1. Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può adottare una o più misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:
a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
2. Un’autorità competente può vietare o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano:
a) una vendita allo scoperto; o
b) un’operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.
3. Una misura adottata a norma del paragrafo 2 può essere applicata a operazioni relative a tutti gli strumenti finanziari, agli strumenti finanziari di una categoria specifica o a uno specifico strumento finanziario. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
Art. 21 Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali
1. Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può limitare la facoltà delle persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni su credit default swap su emittenti sovrani, o può limitare il valore delle posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani che tali persone sono autorizzate ad assumere, quando:
a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
2. Una misura adottata a norma del paragrafo 1 può essere applicata alle operazioni su credit default swap su emittenti sovrani di una categoria specifica o a operazioni specifiche su credit default swap su emittenti sovrani. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
Art. 22 Misure di altre autorità competenti
Fatto salvo l’articolo 26, un’autorità competente può imporre o prorogare una misura ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o 21 in relazione a uno strumento finanziario per il quale non è l’autorità competente interessata solo previo assenso di detta autorità.
Art. 23 Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo
1.
Quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione ha subito una diminuzione significativa durante un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura in tale sede del giorno di negoziazione precedente, l’autorità competente dello Stato membro di origine per tale sede verifica se sia opportuno vietare o porre delle restrizioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l’avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in tale sede di negoziazione o altrimenti porre delle restrizioni alle operazioni su detto strumento finanziario in tale sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata del prezzo di detto strumento finanziario.
Quando l’autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di uno strumento di debito, essa vieta o pone delle restrizioni alle persone fisiche e giuridiche, per quanto riguarda l’avvio di una vendita allo scoperto in tale sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone delle restrizioni alle operazioni in tale strumento finanziario in detta sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata della quotazione dello strumento finanziario.
2. La misura di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificata la diminuzione del prezzo. Se alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui si è verificata la diminuzione del prezzo si registri, nonostante la misura imposta, un’ulteriore significativa diminuzione pari almeno alla metà dell’ammontare di cui al paragrafo 5 nel valore dello strumento finanziario, rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione, l’autorità competente può prorogare la misura di un ulteriore periodo, non superiore ai due giorni di negoziazione successivi alla chiusura del secondo giorno di negoziazione.
3. La misura di cui al paragrafo 1 si applica in circostanze o è soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
4.
Un’autorità competente dello Stato membro d’origine di una sede di negoziazione in cui in un singolo giorno di negoziazione uno strumento finanziario abbia subito una perdita di valore ai sensi del paragrafo 5, comunica formalmente all’Aesfem la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, entro due ore dalla chiusura di tale giorno di negoziazione. L’Aesfem informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d’origine delle sedi in cui è negoziato lo stesso strumento finanziario.
Se un’autorità competente non concorda con l’azione adottata da un’altra autorità competente su uno strumento finanziario negoziato in sedi diverse soggette a diverse autorità competenti, l’Aesfem può prestare assistenza alle autorità in questione per trovare un accordo conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
La conciliazione è ultimata entro la mezzanotte alla fine dello stesso giorno di negoziazione. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione, l’Aesfem può adottare una decisione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. La decisione è adottata prima dell’apertura del giorno di contrattazione seguente.
5. La diminuzione del valore è pari al 10 % o più nel caso di un titolo azionario liquido, quale definito all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1287/2006, e ad un ammontare da specificarsi da parte della Commissione, per i titoli azionari illiquidi e per altre categorie di strumenti finanziari.
6.
L’Aesfem può emettere e trasmettere alla Commissione un parere in merito all’adeguamento della soglia di cui al paragrafo 5, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare in cosa consista una diminuzione significativa di valore per gli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari e delle differenze in termini di volatilità.
8.
Al fine di assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della diminuzione del 10 % per i titoli azionari liquidi e della diminuzione di valore specificata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 7.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 24 Durata delle restrizioni
Una misura imposta a norma dell’articolo 18, 19, 20 o 21 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 25.
La misura può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. La misura decade automaticamente se non è prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi.
Art. 25 Avviso di restrizioni
1. L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 18 a 23.
2. L’avviso specifica almeno i dettagli relativi:
a) alle misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;
b) alle ragioni per cui l’autorità competente ritiene sia necessario imporre le misure e la relativa documentazione a sostegno.
3. Una misura a norma degli articoli da 18 a 23 entra in vigore quando l’avviso è pubblicato o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l’entrata in vigore della misura.
Art. 26 Notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti
1. Prima di imporre o prorogare una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21 e prima di imporre restrizioni a norma dell’articolo 23, un’autorità competente notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la misura proposta.
2. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, le categorie di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e il momento in cui le misure dovrebbero entrare in vigore.
3. La notifica di una proposta di imposizione o proroga di una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21 è effettuata almeno ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore o di proroga della misura. In circostanze eccezionali, un’autorità competente può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore. La notifica di una restrizione a norma dell’articolo 23 è effettuata prima della data prevista di entrata in vigore della misura.
4. Un’autorità competente che riceve la notifica a norma del presente articolo può adottare misure in conformità degli articoli da 18 a 23 in tale Stato membro qualora sia convinta che la misura sia necessaria ai fini dell’assistenza all’autorità competente che effettua la notifica. L’autorità competente che riceve la notifica, dà comunicazione in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 anche quando propone di adottare misure.
Sezione 2. Poteri dell’Aesfem
Art. 27 Coordinamento da parte dell’Aesfem
1. L’Aesfem svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma della sezione 1. In particolare, l’Aesfem provvede affinché le autorità competenti adottino un’impostazione coerente per quanto riguarda le misure adottate, in particolare in merito a quando sia necessario utilizzare i poteri di intervento, il tipo di misure imposte, l’inizio e la durata di tali misure.
2. Dopo aver ricevuto la notifica a norma dell’articolo 26 di eventuali misure da imporre o prorogare in conformità degli articoli 18, 19, 20 o 21, l’Aesfem emette entro ventiquattro ore un parere in cui dichiara se giudica la misura, esistente o proposta, necessaria per affrontare le circostanze eccezionali. Il parere precisa se l’Aesfem ritenga che si siano verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno o più Stati membri, se la misura esistente o proposta sia opportuna e proporzionata per affrontare la minaccia e se la durata proposta per tale misura sia giustificata. Se l’Aesfem ritiene che l’adozione di misure da parte delle altre autorità competenti sia necessaria per affrontare la minaccia, lo dichiara parimenti nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.
3. Quando un’autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere dell’Aesfem emesso a norma del paragrafo 2, o si astiene dall’adottare misure, contrariamente a quanto raccomandato in un parere emesso dall’Aesfem a norma di detto paragrafo, pubblica sul suo sito Internet, entro ventiquattro ore dal ricevimento del parere dell’Aesfem, un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni. Se una tale situazione si verifica, l’Aesfem considera se siano soddisfatte le condizioni e sia opportuno far uso dei suoi poteri di intervento di cui all’articolo 28.
4. L’Aesfem riesamina le misure di cui al presente articolo regolarmente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. La misura decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine di tale periodo di tre mesi.
Art. 28 Poteri di intervento dell’Aesfem in circostanze eccezionali
1.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo:
a) impone alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una categoria di strumenti finanziari di notificare ad un’autorità competente o di comunicare al pubblico i dettagli di tali posizioni; o
b) vieta o impone determinate condizioni alla realizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche di una vendita allo scoperto o di un’operazione, laddove questa crea o si riferisce a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), se l’effetto o uno degli effetti dell’operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.
Una misura può essere applicata in circostanze particolari o essere soggetta a deroghe specificate dall’Aesfem. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
2. L’Aesfem adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se:
a) le misure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), affrontano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione e sussistono implicazioni transfrontaliere; e
b) nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia ovvero una o più autorità competenti hanno adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione.
3.
Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l’Aesfem tiene conto del grado in cui la misura:
a) affronta in modo significativo la minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;
b) non crea un rischio di arbitraggio normativo;
c) non produce effetti negativi sull’efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su detti mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che risultino sproporzionati rispetto ai benefici.
Quando una o più autorità competenti hanno adottato una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21, l’Aesfem può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere previsto all’articolo 27.
4. Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l’Aesfem si consulta con il CERS e, se opportuno, con altre autorità competenti.
5. Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l’Aesfem trasmette alle autorità competenti interessate la misura di cui propone l’adozione. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicheranno, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e la data prevista dell’entrata in vigore delle misure.
6. La notifica è effettuata almeno ventiquattro ore prima dell’entrata in vigore o della proroga della misura. In circostanze eccezionali, l’Aesfem può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore.
7. L’Aesfem pubblica sul suo sito Internet l’avviso di una decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. L’avviso specifica almeno:
a) le misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata; e
b) i motivi per cui l’Aesfem ritiene che sia necessario imporre le misure e la documentazione a sostegno di tali motivi.
8. Dopo aver deciso di imporre o prorogare le misure di cui al paragrafo 1, l’Aesfem trasmette immediatamente alle autorità competenti le misure adottate.
9. Una misura entra in vigore quando l’avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione e si applica solo in relazione alle operazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della misura.
10. L’Aesfem riesamina le misure di cui al paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. La misura decade automaticamente se non viene prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi. I paragrafi da 2 a 9 si applicano alla proroga delle misure.
11. Una misura adottata dall’Aesfem a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente a norma della sezione 1.
Art. 29 Poteri dell’Aesfem in situazioni di emergenza riguardanti il debito sovrano
In una situazione di emergenza riguardante il debito sovrano o i crediti default swap su emittenti sovrani si applicano gli articoli 18 e 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 30 Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 per precisare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l’Aesfem devono tener conto nello stabilire in quali casi si siano verificati gli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli da 18 a 21 e all’articolo 27 o le minacce di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a).
Art. 31 Indagini dell’Aesfem
L’Aesfem può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, condurre un’indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all’uso di credit default swap per valutare se tale questione o prassi costituisca una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell’Unione.
Entro tre mesi dalla conclusione di detta indagine, l’Aesfem pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.
Capo VI. Ruolo delle autorità competenti
Art. 32 Autorità competenti
Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento.
Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, esso specifica chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l’autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri.
Gli Stati membri informano la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.
Art. 33 Poteri delle autorità competenti
1. Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:
a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità;
c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, dispongono del potere di:
a) accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne o farne copia;
b) esigere informazioni da qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;
c) effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso;
d) richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;
e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;
f) imporre il blocco e/o il sequestro di beni.
3. Le autorità competenti hanno il potere, fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), di esigere in singoli casi che una persona fisica o giuridica che effettua un’operazione su credit default swap fornisca:
a) la spiegazione delle finalità dell’operazione e se venga effettuata a fini di copertura contro un rischio o per altri motivi; e
b) le informazioni relative al rischio sottostante quando l’operazione è effettuata a fini di copertura.
Art. 34 Segreto professionale
1. L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni riservate coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non quando tale comunicazione sia necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altri affari di natura economica o personale sono considerate riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro comunicazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
Art. 35 Obbligo di cooperazione
Le autorità competenti cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni ad esse impostea norma del presente regolamento.
Art. 36 Cooperazione con l’Aesfem
Le autorità competenti collaborano con l’Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Aesfem tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 37 Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco
1.
L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.
L’autorità competente richiedente informa l’Aesfem di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l’Aesfem può provvedere e, su richiesta, provvede al loro coordinamento.
2. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:
a) effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;
b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;
c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;
d) nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;
e) condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.
3. L’Aesfem può incaricare le autorità competenti di assolvere specifici compiti di indagine e ispezioni in loco, se le informazioni siano ragionevolmente necessarie per permettere all’Aesfem di esercitare un potere espressamente conferitogli dal presente regolamento.
Art. 38 Cooperazione con i paesi terzi
1.
Le autorità competenti concludono, ove possibile, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi relativi allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi, al rispetto degli obblighi discendenti dal presente regolamento nei paesi terzi e all’adozione di misure analoghe nei paesi terzi da parte delle rispettive autorità di vigilanza per integrare le misure adottate a norma del capo V. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che permetta alle autorità competenti degli Stati membri di esercitare le funzioni previste dal presente regolamento.
Un’autorità competente informa l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo.
2. L’accordo di cooperazione contiene disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati e delle informazioni necessari all’autorità competente interessata per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
3.
L’Aesfem coordina la conclusione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza interessate dei paesi terzi. A tal fine, l’Aesfem prepara un modello di accordo di cooperazione che può essere utilizzato dalle autorità competenti.
L’Aesfem coordina inoltre lo scambio tra le autorità competenti di informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure a norma del capo V.
4. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione relativi allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando le informazioni comunicate siano soggette a garanzie di segreto professionale almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 34. Tale scambio di informazioni è finalizzato all’assolvimento delle funzioni delle dette autorità competenti.