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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93

Testo in vigore al

Art. 4 Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, le somme stanziate sul capitolo n. 145 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1991 sono versate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, (Rubrica n. 6) per l'anno finanziario medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 il numero degli ufficiali di completamento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1991, e' stabilito in 210.

5. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli, si applicano per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

6. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

7. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9 comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Art. 5 Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. 11 Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e dl cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Art. 6 Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1991, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli nn. 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione, (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico, per l'oltremare, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio di Stato, per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1991 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale, per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) puo' autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo n. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito alle entrate del bilancio dello Stato, ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli nn. 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1991.

Art. 8 Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

1. Sono autorizzti l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1991, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie, ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali, statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1991 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1991, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione, dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1991, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10 Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese per il Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, della legge 9 maggio 1950, n. 329 e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1991, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1991, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

  1. a) ai competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1991 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991;

  2. b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991 delle somme versate, sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

  3. c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

8. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1990 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Art. 11 Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale.

Art. 12 Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese delle relative all'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione, delle poste e telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire e temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 104, n. 105 n. 106, n. 107, n. 108 e n. 111 e n. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze del bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 105 e n. 171.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del fondo per i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali, iscritto per l'anno finanziario 1991 al capitolo n. 155 ed al capitolo n. 134, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

8-bis. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, e' autorizzato ad effettuare variazioni compensative in termini di residui e cassa, nell'ambito delle somme residue iscritte ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), per le quote relative all'anno 1990 che l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1991, n. 43, ha destinato ai vari settori di intervento indicati al medesimo articolo 2 della legge n. 43.

Art. 13 Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario, 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione, (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

  1. a) militari specializzati:

    1. 1) Esercito................ n. 21.000

    2. 2) Marina.................. n. 3.000

    3. 3) Aeronautica............. n. 34.311

  2. b) militari aiuto-specialisti:

    1. 1) Esercito................ n. 40.000

    2. 2) Marina.................. n. 15.500

    3. 3) Aeronautica............. n. 16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

  1. a) Esercito............... n. 146

  2. b) Marina................. " 165

  3. c) Aeronautica............ " 245

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

  1. a) Esercito (compresi i carabinieri)............. n. 875

  2. b) Marina........................................ " 120

  3. c) Aeronautica................................... " 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

  1. a) sergenti.................................... n. 5.000

  2. b) sottocapi e comuni volontari................ " 2.000.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

  1. a) sergenti.................................... n. 6.000

  2. b) graduati e militari di truppa............... " 2.605.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1991, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

  1. a) sergenti.................................... n. 7.000

  2. b) graduati e militari di truppa............... " 1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1991, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

  1. a) Esercito............... n. 25.778

  2. b) Marina................. " 6.939

  3. c) Aeronautica............ " 4.338

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni sulla contabilita' generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 (Elenco n. 3).

Art. 14 Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, nell'anno finanziario 1991, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 140 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991.

Art. 15 Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1991.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1991.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7909 del medesimo stato di previsione per l'anno 1991.

Art. 16 Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17 Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18 Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

Art. 19 Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20 Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

2-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1991, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli Istituti medesimi.

Art. 21 Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo nonche' della residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziate a seguito della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al termine dell'esercizio sono conervate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.

Art. 22 Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

Art. 23 Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, con deliberazione 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 1990, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

Art. 24 Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni attribuite o trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compensative di bilancio dai Ministri interessati, in termini di competenza, di cassa e in conto residui.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' quelle conseguenti all'attuazione dei principi di autonomia universitaria di cui alla medesima legge n. 168 del 1989.

4. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1991, e' comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 35 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 5 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

6. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi.
Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.