Sez. 3, Sentenza n. 3949 del 23/08/1978 (Rv. 393550 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - CUSTODIA DELLE COSE DA TRASPORTARE - DISCIPLINA - PERDITA DELLE COSE TEMPORANEAMENTE CUSTODITE PER LA SPEDIZIONE - LIBERAZIONE DA RESPONSABILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO SPEDIZIONIERE.*
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - CUSTODIA DELLE COSE DA TRASPORTARE - DISCIPLINA - PERDITA DELLE COSE TEMPORANEAMENTE CUSTODITE PER LA SPEDIZIONE - LIBERAZIONE DA RESPONSABILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO SPEDIZIONIERE.*
Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, a cui lo spedizioniere si obbliga ai sensi dell'art 1737 cod civ, ma, pur nell'unicita del complesso rapporto di spedizione e della relativa causa, e disciplinata dalle corrispondenti norme sul contratto di deposito. Pertanto, in caso di perdita delle cose temporaneamente custodite per la spedizione, lo spedizioniere e liberato dall'Obbligo della spedizione o comunque dalla relativa responsabilita per danni solo se provi, ai sensi degli artt 1768 e 1780 cod civ, che la perdita e derivata da un fatto a lui non imputabile e percio inevitabile nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, purche ne abbia fatto immediata denuncia al committente. Onde lo spedizioniere e responsabile per la perdita delle merci affidategli causate da un incendio, ove non ne dimostri la causa specifica che consenta di escludere il suo collegamento al comportamento di esso obbligato o di persone della cui condotta egli debba rispondere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)