Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 18
1. La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province e' obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
2. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.
Art. 19
1. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna.
2. La lingua ladina e' usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle localita' ladine. Tale lingua e' altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole l'insegnamento e' impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
3. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
4. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
5. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
6. Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
7. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
8. Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
9. Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
10. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
11. Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.
12. I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
13. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
14. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
15. Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.
Art. 20
1. I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
2. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia
statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
3. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
4. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.
Art. 21
1. I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano
l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province
in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della
provincia, sono emanati sentito il Presidente della
Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.
Art. 22
1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province possono richiedere l'intervento e la assistenza della
polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.
Art. 23
1. La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.
Titolo II. Organi della regione e delle province
Capo I. Organi della regione
Art. 24
1. Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta
regionale e il Presidente della Regione.
Art. 25
1. Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
2. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli ... provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.
Art. 26
1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.
Art. 27
1. L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano.
2. Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.
3. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.
Art. 28
1. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.
2. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
3. L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2
Art. 30
1. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il
Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta
mesi di attivita' del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
2. In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica
per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del
Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalita' previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed e' valida fino alla scadenza del periodo di
due anni e mezzo in corso.
3. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza
o di impedimento.
Art. 31
1. Le norme che disciplinano l'attivita' del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.
Art. 32
1. Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal
Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
2. A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
3. Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato dal Presidente
della Regione.
4. Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente,la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.
Art. 33
1. Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
2. Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
3. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali)).
Art. 34
1. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonche' nei casi previsti dal presente statuto.
Art. 35
1. Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.
Art. 36
1. La giunta regionale e' composta del Presidente della Regione,
che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
2. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
3. La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in
caso di assenza o impedimento.
4. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Art. 37
1. Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio.
2. I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio
provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
Art. 38
1. Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.