Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 02/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 206052 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Formazione della concessione in sanatoria tramite l'istituto del silenzio-assenso - Necessità di versamento di oblazione congrua - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
La necessità del versamento di un'oblazione congrua per il formarsi della concessione in sanatoria tramite l'istituto del silenzio assenso trova il suo fondamento, oltre che nel diverso dato testuale del comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, anche dalla conoscenza da parte del legislatore di una situazione, relativa alle moltissime pratiche del precedente condono giacenti presso i Comuni e definite senza alcun vero controllo con l'istituto del silenzio-assenso, comportando detta negligenza un notevole danno erariale sia per l'importo modesto delle oblazioni pagate rispetto a quelle dovute in assenza di una domanda dolosamente infedele sia per quello dei contributi di concessione, dalla previsione delle rateizzazioni sia per il pagamento dell'oblazione sia degli oneri concessori, sicché il termine per il formarsi del silenzio-assenso in tale ipotesi necessariamente dovrà decorrere dall'effettuato integrale versamento, e dalla statuizione dell'applicazione dell'interesse del 10 per cento sulle somme dovute nel caso di mancato pagamento degli oneri concessori.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)