Sez. 4, Sentenza n. 490 del 21/02/1966 Ud. (dep. 22/06/1966) Rv. 101822 - 01
ARMI - ARMA DA FUOCO O DA SPARO - ARMI AD ARIA COMPRESSA - NATURA.*
ARMI - ARMA DA FUOCO O DA SPARO - ARMI AD ARIA COMPRESSA - NATURA.*
Deve considerarsi arma da sparo agli effetti della legge penale (articolo 585 cod pen) non solo quella funzionante con polvere pirica o con altro esplosivo, ma anche quella atta ad offendere la incolumita delle persone mediante la forza d'impulsione dei proiettili a mezzo di aria compressa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)