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Sez. L, Sentenza n. 7646 del 18/08/1997 (Rv. 506815 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Inammissibilità del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506815-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

L'espressa indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. delle norme di cui si limita la violazione si pone non come requisito autonomo e imprescindibile del ricorso per cassazione ma come elemento richiesto per chiarire il contenuto delle censure formulate e identificare i limiti dell'impugnazione. Pertanto, la mancanza o l'erroneità di detta indicazione non determina l'inammissibilità del ricorso ove gli elementi addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, permettano d'individuare le norme o i principi di diritto di cui si assume la violazione e rendano possibile la delimitazione del "quid disputandum".

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)