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Sez. 3, Sentenza n. 3212 del 10/11/1971 (Rv. 354620 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONSEGUENZE - NUOVO SUCCESSIVO INTERVENTO NELLO STESSO GRADO O IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354620-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONSEGUENZE - NUOVO SUCCESSIVO INTERVENTO NELLO STESSO GRADO O IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

L'intervento di cui all'art 105 cod proc civ concerne non la causa, ma il processo ed e tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti anche di una sola delle parti, diventa parte esso stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Di conseguenza non puo successivamente intervenire, in detto processo, ne nello stesso grado, a mente dell'art 105 cod proc civ, ne in grado di appello, a mente degli artt 344 e 404 stesso codice, essendo tale intervento escluso per chi ne e o ne e gia stato parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)