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Sez. 3, Sentenza n. 10682 del 14/12/1994 (Rv. 489170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia per il rilascio dell'immobile alla scadenza del rapporto locativo - Successore mortis causa dell'originario conduttore - Omissione della citazione degli altri eredi - Eccezione - Proposizione - Presupposti di fatto della eccezione - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il successore "mortis" causa dell'originario conduttore dell'immobile locato che, convenuto in giudizio per il rilascio dell'immobile alla scadenza del rapporto locativo, eccepisca la non integrità del contraddittorio per omessa citazione degli altri eredi, non solo ha l'onere di indicare i soggetti a cui il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso, ma deve anche provare i presupposti di fatto della sua eccezione, e cioè la data della morte, ai fini della individuazione del regime giuridico applicabile, l'accettazione della eredità degli altri aventi diritto e la loro effettiva successione nel rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)