Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti
Testo in vigore al
Art. 2-ter
1. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.
2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2-quater
1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, e' effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri:
a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;
b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.
Art. 3
1. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonche' in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana.
Art. 4
1. Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalita' o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore.
3. In particolare sono da considerare regionali:
a) i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati, nonche' marittimo e fluviale, che si svolgano prevalentemente nell'ambito della regione;
b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano esclusivamente nell'ambito della regione;
c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonche' il servizio di noleggio da rimessa, previste dal vigente codice della strada e da esercitarsi in conformita' alla normativa statale di settore e ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 4-bis
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980;
c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.
Art. 4-ter
1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e da definirsi in conformita' ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.
2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale e' regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicita' ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.
3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalita' di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente.
Art. 4-quater
1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalita' stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.
2. Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485
Art. 7
1. Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.
2. Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ovvero gestori di pubblici servizi di trasporto dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.
3. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale.
Art. 8
1. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovra' essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 9
1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MATTARELLA - TAMBRONI - GAVA - TAVIANI - PANETTI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 7. - PALLA