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Sez. 1, Sentenza n. 68 del 07/01/1967 (Rv. 325712 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - NECESSITA DI UN'APPOSITA DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA DUE SINDACI SU TRE - INTERVENTO IN APPELLO DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325712-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - NECESSITA DI UN'APPOSITA DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA DUE SINDACI SU TRE - INTERVENTO IN APPELLO DEL TERZO - IRRILEVANZA.*

La legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea, riconosciuta ai sindaci dall'art.2377 cod. civ., e attribuita al collegio sindacale e non a ciascun sindaco singolarmente, ne alla maggioranza di essi che non si sia manifestata in un'apposita deliberazione collegiale. Ne consegue che, proposta l'impugnativa da parte di due dei tre componenti il collegio sindacale, l'intervento del terzo componente il collegio in fase di appello non puo costituire un equipollente della mancata deliberazione ed una prova dell'unanime volonta del collegio in merito all'impugnazione, trattandosi di intervento tardivo in un procedimento promosso da soggetti non legittimati. (Conf.3398-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)