Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-04)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE | Potere di rinnovazione della prova ex art. 257, comma 2, c.p.c. - Limitazione alla prova testimoniale - Prova documentale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE
L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.
Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)