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Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-04)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE | Potere di rinnovazione della prova ex art. 257, comma 2, c.p.c. - Limitazione alla prova testimoniale - Prova documentale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678283-04

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE

L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.

Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)