Sez. U, Sentenza n. 13300 del 10/12/1991 (Rv. 474984 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere | Domanda risarcitoria del cliente nei confronti del difensore - Per eccedenza dai limiti del mandato od infedele esecuzione dello stesso - Convenuto domiciliato e mandato eseguito o da eseguirsi in uno stato estero - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Denuncia per i suddetti comportamenti - Sporta al giudice penale italiano - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere
Con riguardo a domanda risarcitoria proposta dal cliente nei confronti del difensore, per assunta eccedenza dai limiti del mandato od infedele esecuzione del medesimo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, che derivi, a norma degli artt. 2 e 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), dal fatto che il convenuto sia domiciliato in uno Stato estero e che in questo il mandato stesso sia stato (o doveva essere) eseguito, non resta escluso in relazione alla circostanza che sia stata sporta al giudice penale italiano denuncia per i suddetti comportamenti, considerato che, al fine dell' applicabilità del criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 4 della citata Convenzione, per le domande di risarcimento di danni nascenti da reato, si richiede l'effettivo promuovimento dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)