Sez. 6, Sentenza n. 6980 del 16/12/1994 Ud. (dep. 17/06/1995) Rv. 201950 - 01
Partiti politici | Finanziamento pubblico - Reati previsti dalle leggi n. 195/1974 e n. 659/1981 - Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 515/1993 - Depenalizzazione delle precedenti fattispecie - Esclusione.
Partiti politici
La legge n. 515/1993, innovando la disciplina di finanziamento delle campagne elettorali svolte dai partiti politici e da candidati, ha fissato limiti sia alle spese sostenibili da entrambe le categorie di soggetti, sia ai contributi che a tal fine possono essere versati dalle persone fisiche o giuridiche e istituito speciali organi di garanzia e di controllo. Il regime sanzionatorio previsto da tale legge si riferisce unicamente alle nuove fattispecie, relative al finanziamento delle campagne elettorali, in essa definite, ma non hanno inciso, né espressamente né implicitamente abrogandole, sulle norme delle precedenti leggi (leggi nn. 195/1974 e 659/1981) che sanzionano penalmente le violazioni in materia di finanziamento dei partiti politici e dei membri dei vari consessi rappresentativi. Le specifiche modifiche apportate dall'art. 7 comma quinto legge n. 515/1993 all'art. 4 comma terzo della legge n. 659/1981 concernono soltanto l'ammontare del contributo legittimamente ricevibile da un candidato ed il tenore della dichiarazione cui sono tenuti donante e donatario, ma non riguardano la diversa ipotesi di un finanziamento erogato a partiti politici, a prescindere in ogni caso da campagne elettorali. Ne consegue che le fattispecie penali previste dalle precedenti leggi citate non sono state abrogate e depenalizzate dalla legge n. 515/1993.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 CORTE COST., Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)