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Sez. 2, Sentenza n. 11392 del 25/10/1991 (Rv. 474428 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti | Spazio di proprietà comune - Uso esclusivo del condomino del piano terreno - Destinazione a ristorante - Installazione di una tenda e delle relative intelaiature metalliche - Violazione dell'art. 1102 cod.civ. - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1991-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474428-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti

Nel caso di installazione di una tenda e delle relative intelaiature metalliche su di uno spazio di proprietà comune, da parte del condomino del piano terreno che lo abbia in uso esclusivo e destinato a ristorante, per la sussistenza della violazione dell'art. 1102 cod.civ., con riguardo al mutamento della struttura e della funzione del detto bene comune ed in particolare al diritto di veduta in "a piombo" dei condomini dei piani superiori, deve accertarsi sia "l'utilitas" (specifica o socialmente rilevante) derivante da quel diritto che in concreto la sua menomazione, tenendo conto in ispecie del distacco (in altezza) della tenda dalle vedute dei piani superiori, delle caratteristiche dei luoghi e dell'uso normale, nonché, in relazione alla specifica destinazione dello spazio comune, delle consuetudini e del normale comportamento degli esercenti di attività consimili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)