Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 10/04/2000 (Rv. 535507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Imposta corrisposta in Italia nella misura del 32, 4 per cento in violazione dell'accordo Repubblica Italiana - USA sulle doppie imposizioni - Rimborso - Presupposto ex art. 27 d.P.R. n. 600/73.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema di imposte sui redditi, secondo l'art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presupposto del rimborso dell'imposta, corrisposta in Italia nella misura del 32, 4 per cento in violazione dell'accordo tra Repubblica Italiana e U.S.A. in materia di doppia imposizione, è la prova dell'avvenuta percezione dei dividendi e dell'assolvimento degli obblighi fiscali nel Paese firmatario di residenza del percipiente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)