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Sez. 1, Sentenza n. 1714 del 09/06/1971 (Rv. 352180 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATA NOMINA DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352180-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATA NOMINA DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il potere del giudice di merito di ricorrere all'ausilio del consulente tecnico e assolutamente discrezionale in rapporto alle specifiche circostanze di causa, onde il rifiuto di nominare il detto ausiliare si sottrae, se congruamente motivato, a censura in Sede di legittimita. (Conf 4036'69, mass n 344534' 3998'69, mass n 344476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)