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Sez. 1, Sentenza n. 14795 del 15/11/2000 (Rv. 543319 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia civile o amministrativa di natura pregiudiziale - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Possibile contrasto in ordine agli effetti pratici dell'una o dell'altra sentenza - Conflitto di giudicato - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543319-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che fra due liti sussista una pregiudizialità logica, occorrendo l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato, dovendosi individuare la "ratio" della norma nell'esigenza di evitare il conflitto di giudicato. Quest'ultimo non sussiste quando il possibile contrasto riguarda non il giudizio ma soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)