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Sez. 6, Sentenza n. 10273 del 20/05/1989 Ud. (dep. 12/07/1989) Rv. 181825 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - APPELLO DELL'IMPUTATO IN ORDINE ALL'ECCESSIVITÀ DELLA PENA - GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - AFFERMAZIONE DI ADEGUATEZZA O DI NON ECCESSIVITÀ - OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181825-01

PENA - DETERMINAZIONE - APPELLO DELL'IMPUTATO IN ORDINE ALL'ECCESSIVITÀ DELLA PENA - GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - AFFERMAZIONE DI ADEGUATEZZA O DI NON ECCESSIVITÀ - OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

La Determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'Obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Conf mass n 155508; (Conf mass n 148766; (Conf mass n 117242).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)