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Sez. U, Sentenza n. 4414 del 17/07/1981 (Rv. 415114 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - IN GENERE - CESSIONE A UN TERZO DI TITOLI AZIONARI DEPOSITATI PRESSO UNA BANCA - CESSIONE FIDUCIARIA CON FINALITA ILLECITE - RESPONSABILITA DELLA BANCA DEPOSITARIA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415114-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - IN GENERE - CESSIONE A UN TERZO DI TITOLI AZIONARI DEPOSITATI PRESSO UNA BANCA - CESSIONE FIDUCIARIA CON FINALITA ILLECITE - RESPONSABILITA DELLA BANCA DEPOSITARIA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La Determinazione dell'effettiva volonta delle parti contraenti costituisce accertamento riservato al giudice del merito che e incensurabile in Sede di legittimita se immune da vizi di motivazione e da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Pertanto, qualora il depositante di titoli azionari presso una banca ceda tali titoli ad altro soggetto (nella specie: banca straniera), che lasci in deposito i titoli presso la banca depositaria, amministrandoli in nome proprio anche se nell'interesse del primo depositante, correttamente il giudice del merito, sulla base dei due distinti contratti esistenti fra le parti (deposito e cessione fiduciaria), esclude che la banca depositaria, anche se consapevole delle finalita illecite perseguite dalle parti della cessione fiduciaria (nella specie, esportazione di capitali all'estero in violazione delle leggi valutarie italiane), sia partecipe dell'illecito. (Conf 719/80, mass n 404163; (Conf 5747/79, mass n 402369 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)