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Sez. 2, Sentenza n. 1763 del 17/06/1974 (Rv. 369945 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE NON FUNZIONALMENTE COMPETENTE - RIFERIMENTO ALL'ACTIO IUDICATI.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369945-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE NON FUNZIONALMENTE COMPETENTE - RIFERIMENTO ALL'ACTIO IUDICATI.*

Nell'ipotesi in cui una pronuncia irritualmente statuisca soltanto sulla condanna generica al risarcimento dei danni da responsabilita processuale aggravata e detta sentenza acquisti l'efficacia di giudicato per difetto d'impugnazione, la domanda proposta dal soggetto danneggiato per la liquidazione del quantum davanti al giudice non funzionalmente competente non deve essere ricondotta all'art 96 cod proc civ, quale norma fondante la legittimita dell'Azione, ma all'art 2909 cod civ ed alla categoria generale dell'actio iudicati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)