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Sez. 5, Sentenza n. 5044 del 02/04/2003 (Rv. 561710 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Piani di recupero ex art. 27 e ss. della legge n. 457 del 1978 - Atti di trasferimento di immobili - Agevolazioni ex art. 5 della legge n. 168 del 1982 - Esenzione dall'INVIM riconosciuta per la permuta - Ambito applicativo - Pluralità di immobili - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561710-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il quale, nell'ambito dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, in aggiunta al beneficio dell'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, previsto in generale per i trasferimenti che attuano i piani di recupero (primo comma), al secondo comma riconosce per le permute l'esenzione dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità, perseguita dal legislatore, di agevolare sul piano tributario lo sviluppo dell'edilizia abitativa. In tale quadro, un siffatto, più favorevole, trattamento fiscale trova applicazione, e si spiega, solo nell'ipotesi in cui gli immobili oggetto dell'intervento di recupero siano più di uno, senza che possano rientrare nella nozione fiscale di "permuta" i casi in cui, pur consistendo il sinallagma contrattuale nello scambio di cosa contro cosa (segnatamente, nella specie, di cosa presente, un fabbricato da ristrutturare, contro cosa futura, parte dello stesso fabbricato ristrutturato), l'intervento di recupero riguardi un unico immobile, quello su cui il cessionario si obbliga ad eseguire l'intervento medesimo quale atto strumentale e preparatorio allo scambio.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5 com. 2, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)