Sez. U, Sentenza n. 2150 del 12/04/1979 (Rv. 398494 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PROVA - MANCANZA - TERMINE BREVE - INAPPLICABILITA - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PROVA - MANCANZA - TERMINE BREVE - INAPPLICABILITA - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA.*
Al fine dell'indagine sulla tempestivita del regolamento di Competenza, qualora non emerga dagli Atti del fascicolo d'ufficio la prova dell'avvenuta comunicazione della sentenza impugnata, ne la prova medesima sia fornita dalla parte interessata a sostenere la tardivita del regolamento, in relazione al termine di trenta giorni di cui all'art 47 cod proc civ, deve presumersi che quella comunicazione sia mancata, con la conseguente applicabilita del termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ. (V 614/67, mass n 326608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)