diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 (Rv. 629878 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Idoneità di un decreto ingiuntivo a fungere da titolo esecutivo - Decisione del giudice dell'opposizione - Applicazione degli artt. 642 e 153 cod. proc. civ. - Rilevanza di dette disposizioni - Norme del procedimento esecutivo - Esclusione - Norme "sostanziali" della fattispecie sottoposta all'esame del giudice - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629878-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, la contestazione del diritto di agire "in executivis" si basi sul tenore del provvedimento monitorio e sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, la disposizione di cui all'art. 642 cod. proc. civ. e quella complementare di cui all'art. 153 del medesimo codice di rito civile costituiscono le norme in forza delle quali il giudice dell'opposizione deve risolvere la "quaestio iuris" relativa alla sussistenza, nel decreto ingiuntivo, dei caratteri propri del titolo esecutivo, venendo pertanto in rilievo come norme non già del procedimento di esecuzione, bensì "sostanziali", che disciplinano la vicenda devoluta alla decisione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)