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Credito agevolato al commercio

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalita' ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

  1. 1) le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le societa' promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

  2. 2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

  3. 3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2 Programmi di finanziamento

1. I finanziamenti assistiti dal contributo previsto da successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttivita' e funzionalita' del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

  1. a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale ivi compreso l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

  2. b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' commerciale.

2. I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:

  1. a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attivita' commerciale;

  2. b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art. 3 Tassi di interesse Durata e limite massimo dei finanziamenti

1. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

2. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

4. Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

5. Il periodo di utilizzo non puo' essere superiore ad un anno. Il contributo e' concesso, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3) del quinto comma dell'articolo 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.46

6. Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, e' prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare.

7. La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da societa' promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata e' di anni 15.

8. La durata delle operazioni e' ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino gia' esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprieta'.

9. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.346

10. I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).346

11. Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo e' elevato a lire 250 milioni.

12. Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 4 Istituti di credito Finanziamento a medio termine a tasso ordinario

1. Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

2. Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), possono garantire i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

4. Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

5. La durata massima d'intervento e' elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 Locazione finanziaria

1. I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

Art. 6 Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

3. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

4. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

5. Il suddetto comitato:

  1. 1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

  2. 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

  3. 3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

  4. 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

  5. 5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

  6. 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

6. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

7. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.4

8. La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

9. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

10. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.8

Art. 7 Fondo centrale di garanzia

1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

2. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

3. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

4. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

5. La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serieta' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

6. La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.

Art. 8 Dotazioni del fondo centrale di garanzia

1. Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

  1. a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;5

  2. b) dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

  3. c) da un contributo dello Stato di un miliardo di lire che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

  4. d) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;

  5. e) da contribuiti degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;5

  6. f) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

2. Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facolta' di istituire propri fondi di garanzia.

Art. 9 Inalienabilita' e incedibilita'

1. Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono esser alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

Art. 10 Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa

1. In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attivita' commerciale.

2. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 11 Agevolazioni tributarie

1. Agli atti, ai contratti e alle formalita' relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al fondo centrale di garanzia.

3. Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalita' inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonche' i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla meta'.

4. Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla meta'.

Art. 12 Norme transitorie

1. Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

2. Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1975
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE