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Sez. U, Ordinanza n. 9042 del 08/04/2008 (Rv. 602386 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto della Corte d'Appello - Provvedimenti ex art. 317"bis" cod.civ. - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Dichiarazione implicita o esplicita sulla giurisdizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602386-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il decreto con il quale la Corte d'Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo, impartisca disposizioni inerenti al rapporto tra genitori e figli naturali minori, secondo le disposizioni dell'art. 317 "bis" cod.civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente o implicitamente affermato o negato la giurisdizione, dato che le suddette disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile e non idonee ad incidere, quindi, in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria e che tale connotazione si estende necessariamente alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)