Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 14/02/2003 Cc. (dep. 20/03/2003) Rv. 224906 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Momento consumativo - Interversione del possesso - Confusione di res fungibili nel contratto di deposito - Irrilevanza delle nozioni civilistiche - Fattispecie in tema di agenzia di assicurazioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE
Il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche.(Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all'agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)