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Sez. L, Sentenza n. 3251 del 05/03/2003 (Rv. 560872 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Omissione - Sanatoria mediante assegnazione di un nuovo termine - Condizioni - Assenza di entrambe le parti - Ammissibilità della sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560872-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)