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Sez. 1, Sentenza n. 5611 del 14/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214700 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Avviso di udienza - Notificazione all'imputato detenuto all'estero - Procedura applicabile - Indicazione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214700-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Allorché l'imputato si trovi detenuto all'estero (nella specie in attesa di estradizione), la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per la trattazione del riesame della misura di coercizione personale è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, e non secondo la procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., in quanto, nel contrasto tra la disposizione generale e quella speciale apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo, deve prevalere quest'ultima, in conformità delle previsioni contenute nell'art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una diversa opinione comporterebbe o l'impossibilità di misure coercitive nei confronti di imputati all'estero o la loro applicabilità solo dopo l'espletamento della procedura ex art. 169 cod. proc. pen. o, infine, il ritardo nel giudizio di riesame all'esito della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i principi cui si ispira in materia il codice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)