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Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 19/12/1974 (Rv. 373039 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - PREVIA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'ART 15 LEGGE FALLIMENTARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373039-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - PREVIA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'ART 15 LEGGE FALLIMENTARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Come emerge dal combinato disposto degli artt 188 e 189 cod proc civ, l'invito a precisare le conclusioni, che poi saranno sottoposte al collegio, suppone la chiusura dell'istruttoria, talche l'udienza di discussione viene a collocarsi fuori di detta fase. Per converso, l'art 15 della legge fallimentare, pur dopo l'affermazione dell'Obbligo di ordinare la comparizione del debitore-imprenditore in camera di consiglio, stabilisce soltanto che tale audizione deve avvenire prima della dichiarazione di fallimento, senza prescrivere che abbia luogo imprescindibilmente a conclusione dell'istruttoria prefallimentare. Ed e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale del citato art 15 nella parte in cui non prevede l'Obbligo di fissazione dell'udienza di discussione prima della dichiarazione di fallimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)