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DIRETTIVA 92/83/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Testo in vigore al

Sezione IV. Prodotti intermedi

§. Campo d'applicazione

Art. 17

1. Ai fini della presente direttiva, s'intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati agli articoli 2, 8 e 12, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 22 % vol.

2. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri possono considerare come prodotti intermedi qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 12, punto 1), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualisiasi bevanda fermentata gassata di cui all'articolo 12, punto 2), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione.

§. Determinazione dell'importo dell'accisa

Art. 18

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sui prodotti intermedi è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sui prodotti intermedi.

3. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa sui prodotti intermedi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol, fatte salve le condizioni seguenti:

l'aliquota ridotta non può essere inferiore al 40 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa,

l'aliquota ridotta non può essere inferiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

4.

Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa ai prodotti intermedi definiti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88.

L'aliquota ridotta:

può essere inferiore all'aliquota minima, ma non può essere inferiore di più del 50 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa, o

non può essere inferiore all'aliquota minima applicata ai prodotti intermedi.

5. Ai prodotti intermedi che sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o che hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar, gli Stati membri possono applicare l'aliquota prevista per i prodotti di cui all'articolo 12, punto 2), sempreché essa sia superiore all'aliquota nazionale prevista per i prodotti intermedi.

Sezione V. Alcole etilico

§. Campo d'applicazione

Art. 19

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcole etilico conformemene alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Art. 20

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per «alcole etilico»:

tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

§. Determinazione dell'importo dell'accisa

Art. 21

L'accisa sull'alcole etilico è determinata per ettolitro di alcole puro a 20 °C ed è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di alcole puro. Fatto salvo l'articolo 22, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole etilico.

Art. 22

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte sull'alcole etilico fabbricato da piccole distillerie, entro i limiti seguenti:

le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non sono applicabili alle imprese che producono più di 10 ettolitri di alcole puro all'anno. Tuttavia, gli Stati membri che al 1o gennaio 1992 applicavano aliquote ridotte alle imprese con una produzione tra 10 e 20 ettolitri di alcole puro all'anno, possono continuare a farlo;

le aliquote ridotte non possono essere inferiori di più del 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa.

2. Nel quadro delle aliquote ridotte, l'espressione «piccola distilleria» designa una distilleria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra distilleria e che non operi sotto licenza.

3. Gli Stati membri provvedono a che l'aliquota ridotta da essi eventualmente stabilita sia applicata in modo uniforme all'alcole etilico fornito sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti stabiliti in altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni secondo cui l'alcole prodotto da piccoli produttori può essere liberamente immesso in libera pratica appena ottenuto (purché i produttori stessi non abbiano proceduto ad una transazione intracomunitaria) senza essere sottoposto al regime del deposito fiscale e può pertanto essere tassato definitivamente su base forfettaria.

5. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte dell'accisa ai prodotti di cui al codice NC 2208 che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore al 10 % vol.

6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.

7. L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminerà il presente accordo nel 2015 e riferirà al Consiglio su eventuali modifiche.

Art. 23

I seguenti Stati membri possono applicare ai prodotti in appresso aliquote ridotte che possono essere inferiori all'aliquota minima, ma non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale applicata per l'alcole etilico:

  1. 1) Repubblica francese: rum quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuto con zucchero di canna prodotto nel luogo di fabbricazione di cui all'articolo 1), paragrafo 3, punto 1 di detto regolamento, avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.

  2. 2) Repubblica ellenica: bevande spiritose all'anice quali definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89, incolori e aventi un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi al litro e in cui l'alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità uguale o inferiore a 1000 litri rappresenta almeno il 20 % del titolo alcolometrico effettivo del prodotto finale.

Sezione VI. Varie

Art. 24

1. Gli Stati membri possono non richiedere che i prodotti oggetto della presente direttiva siano fabbricati in depositi fiscali a partire da prodotti alcolici oggetto di sospensione dalle accise applicabili, sempreché l'accisa sulle componenti sia stata pagata in anticipio e la tassa complessiva esigibile sui prodotti alcolici compenenti non sia inferiore a quella esigibile sul prodotto derivante dalla loro miscela.

2. Il Regno di Spagna può non considerare prodotti intermedi i vini che sono prodotti nelle regioni di Moriles Montilla, Tarragona, Priorato e Terra Alta ed a cui è stato aggiunto alcole in modo tale che il loro titolo alcolometrico non aumenti in una proporzione superiore all'1 % vol.

Art. 25

Gli Stati membri possono rimborsare l'accisa sulle bevande alcoliche ritirate dal mercato quando il loro stato o età le rendono non idonee al consumo umano.

Art. 26

I codici della nomenclatura combinata menzionati nella presente direttiva sono i codici della versione della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Sezione VII. Esenzioni

Art. 27

1. Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:

  1. a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4. Questa esenzione è subordinata all'applicazione della direttiva 92/12/CEE ai movimenti commerciali di alcole completamente denaturato;

  2. b) allo stesso tempo denaturati conformemente ai requisiti previsti dagli Stati membri ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;

  3. c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

  4. d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;

  5. e) impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 % vol;

  6. f) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorativi destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.

2. Gli Stati membri possono esentare i prodotti disciplinati dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni che essi stabiliscono per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso, quando sono impiegati:

  1. a) come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

  2. b) a fini di ricerca scientifica;

  3. c) a fini medici in ospedali e farmacie;

  4. d) in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

  5. e) nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accise ai sensi della presente direttiva.

3. Anteriormente al 1o gennaio 1993 e tre mesi prima di qualsiasi modifica ulteriore della propria legislazione nazionale, ogni Stato membro comunica alla Commissione, insieme a tutte le informazioni utili, le formule dei denaturanti che intende utilizzare ai fini previsti al paragrafo 1, lettera a). La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese dal ricevimento.

4. Se, entro due mesi dalla data in cui gli Stati membri sono stati informati, né la Commissione, né altri Stati membri hanno chiesto che la questione venga esaminata in sede di Consiglio, si ritiene che quest'ultimo abbia autorizzato i processi di denaturazione notificati. Se entro la data limite è sollevata un'obiezione, viene presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenuto a dare effetto retroattivo a tale decisione.

6. Gli Stati membri possono accordare le esenzioni precitate mediante il rimborso delle accise pagate.

Art. 28

Il Regno Unito può continuare ad applicare le esenzioni che applicava il 1o gennaio 1992 ai seguenti prodotti:

bevande a base di malto concentrato il cui mosto, prima della fermentazione, ha una densità pari o superiore a 1200 dell'estratto primitivo (47 ° Plato);

bitter aventi un titolo alcolometrico effettivo dal 44,2 % vol al 49,2 % vol e contenenti dall'1,5 % al 6 % in peso di genziana, sostanze o altri ingredienti aromatizzati e dal 4 % al 10 % in peso di zucchero, presentati in contenitori di 0,2 litri o meno di prodotto.

Sezione VIII. Disposizioni finali

Art. 29

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrtative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri le adottano, queste misure contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 92/12/CEE stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa4;

considerando che la direttiva 92/84/CEE (5) stabilisce le aliquote minime per le accise applicabili negli Stati membri all'alcole e alle bevande alcoliche;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino su quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, nel caso della birra, è opportuno autorizzare altri metodi per il calcolo dell'accisa sul prodotto finito;

considerando che, nel caso della birra, è opportuno autorizzare, entro certi limiti, gli Stati membri ad applicare l'accisa a scaglioni di densità maggiori di un grado Plato, purché la birra non sia mai tassata ad un'aliquota inferiore all'aliquota minima comunitaria;

considerando che, nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti e dell'alcole etilico prodotto in piccole distillerie, sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a questi prodotti;

considerando che è opportuno autorizzare variazioni del titolo alcolometrico a partire dal quale gli Stati membri possono cominciare ad applicare l'accisa alla birra, a condizione che non sorgano problemi inammissibili nell'ambito del mercato interno;

considerando che, per quanto riguarda la birra, il vino e altre bevande fermentate, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un'unica aliquota per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini tranquilli e altre bevande fermentate tranquille e un'unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini spumanti e a tutte le bevande fermentate gassate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a tutti i tipi di vino e altre bevande fermentate, sempreché i prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo inferiore all'8,5 % vol;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri che, al 1o gennaio 1992, applicavano un'aliquota superiore dell'accisa di taluni vini a continuare ad applicare detta aliquota;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un'unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i prodotti intermedi;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa dei prodotti intermedi sia ai prodotti aventi titolo alcolometrico effettivo inferiore al 15 % vol sia ai vini dolci naturali;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro di alcole puro a tutti gli alcoli etilici definiti nella presente direttiva;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte o esenzioni per determinati prodotti regionali e tradizionali;

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, queste non devono avere l'effetto di falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a rimborsare le accise sulle bevande alcoliche divenute non idonee al consumo;

considerando che è necessario stabilire a livello comunitario le esenzioni applicabili alle merci trasportate tra Stati membri;

considerando tuttavia che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare esenzioni connesse a destinazioni finali sul loro territorio;

considerando che è necessario prevedere un sistema di notifica dei requisiti in materia di denaturazione in ciascun Stato membro per l'alcole completamente denaturato e la relativa accettazione da parte degli altri Stati membri;

considerando che gli Stati membri non dovrebbero essere privati dei mezzi per combattere qualsiasi eventuale evasione, frode o abuso in materia di esenzioni;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le esenzioni previste nella presente direttiva mediante rimborso delle accise pagate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri che applicano alle «altre bevande fermentate gassate» un'aliquota di accisa superiore a quella che essi applicano ai prodotti intermedi ad applicare detta aliquota ai prodotti intermedi che possiedono le caratteristiche delle «altre bevande fermentate gassate»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: SEZIONE I BIRRA Campo d'applicazione