Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 155 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7904
- Caccia
- Cacciatori non assicurati e cacciatori assicurati privi dei soli documenti giustificativi
- R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8, penultimo comma (modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799)
- Identità di sanzione
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, già dichiarata incostituzionale con la sent. n. 218 del 1974.
Norme impugnate
- legge 2 agosto 1967, n. 799
- art. 8 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal pretore di Calitri nel procedimento penale a carico di Masucci Raffaele, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 26 ottobre 1973, emessa nel corso del procedimento penale contro Masucci Raffaele, il pretore di Calitri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi;
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata;
che non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 218 del 1974 ha già dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 suddetto nella parte impugnata con l'ordinanza del pretore di Calitri.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 218 del 1974, in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto dall'assicurazione, sia il fatto di chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a caccia privo dei documenti dimostrativi; questione sollevata dal pretore di Calitri con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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