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Sez. 3 - , Sentenza n. 21385 del 30/08/2018 (Rv. 650326 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Fondo patrimoniale - Oggetto - Bene immobile - Compravendita in data anteriore alla trascrizione di ipoteca - Successiva trascrizione della compravendita - Opponibilità al terzo creditore - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650326-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Qualora un immobile incluso in un fondo patrimoniale sia stato alienato a terzi e su di esso sia stata iscritta ipoteca in data anteriore alla trascrizione della compravendita, gli effetti dell'atto dispositivo non sono opponibili al creditore, se per lui pregiudizievoli, ma ciò non esclude che il creditore possa comunque avvalersi di quegli effetti qualora siano per lui favorevoli, come emerge dal coordinamento del principio consensualistico con quello dell'efficacia meramente dichiarativa della trascrizione. (Nella specie, in cui un creditore aveva iscritto ipoteca su un immobile costituito in fondo patrimoniale da coniugi suoi debitori e da questi ultimi alienato con atto trascritto successivamente all'iscrizione ipotecaria, la S.C. ha ritenuto che il creditore potesse giovarsi di tale alienazione per dedurre la sopravvenuta inefficacia dei vincoli derivanti dalla pregressa appartenenza dell'immobile ad un fondo patrimoniale e che, nel contempo, allo stesso creditore non fosse opponibile l'alienazione, in quanto trascritta successivamente alla iscrizione dell'ipoteca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)