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Sez. L, Sentenza n. 20176 del 22/07/2008 (Rv. 605115 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Onere del convenuto di chiedere la fissazione di una nuova udienza - Terzo chiamato in causa - Proposizione di autonoma domanda riconvenzionale con la memoria di costituzione - Onere ex art. 418 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605115-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Nel rito del lavoro, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a pena di decadenza, a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, si applica anche nei confronti del terzo chiamato in causa, che, con la memoria di costituzione, abbia proposto una autonoma domanda riconvenzionale nei confronti di una delle parti in giudizio. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che l'INPS, chiamato in causa dal ricorrente dopo la costituzione del convenuto, oltre ad aderire alla domanda attorea di accertamento della natura subordinata del rapporto, aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle omissioni contributive, senza, tuttavia, chiedere la fissazione di una nuova udienza ed incorrendo, quindi, nella relativa decadenza processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)