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Sez. 2, Sentenza n. 3519 del 23/06/1979 (Rv. 399934 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE - PRESENZA DI UNA PUBBLICA VIA TRA I DUE FONDI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399934-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE - PRESENZA DI UNA PUBBLICA VIA TRA I DUE FONDI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'ultimo comma dell'art 905 cod civ, il quale esclude l'Obbligo della distanza prevista per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino, quando tra i due fondi contigui vi sia una via pubblica, non presuppone necessariamente che questa separi i fondi medesimi, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio enunciato in massima, ha ritenuto che i giudici del merito avevano esattamente escluso che il proprietario di un edificio confinante con uno spiazzo pubblico e contiguo ad altro fabbricato, posto rispetto al primo ad angolo retto, fosse obbligato ad osservare la distanza stabilita per l'apertura delle vedute dirette).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)