Sez. 1, Sentenza n. 24214 del 29/08/2025 (Rv. 675939-01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 11 della l. n. 184 del 1983 - Facoltà del genitore biologico di richiedere la sospensione del giudizio di adottabilità - Obbligo di informazione - Inadempienza - Conseguenze.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In base all'art. 11 della n. 184 del 1983, il tribunale per i minorenni deve, "in ogni caso", informare il genitore biologico della possibilità di avvalersi dell'esclusiva facoltà di chiedere, per un periodo massimo di due mesi, la sospensione del giudizio, onde consentire l'accertamento del suo status genitoriale; questa previsione non é soggetta a condizioni e la sua inosservanza, rilevabile in ogni stato e grado, determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)