diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7768 del 21/10/1987 (Rv. 455609 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPENSO RELATIVO SOTTOPOSTO A CONTRIBUZIONE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ EX ARTT. 5 E 17 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455609-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPENSO RELATIVO SOTTOPOSTO A CONTRIBUZIONE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ EX ARTT. 5 E 17 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COST. - INSUSSISTENZA.*

La disciplina risultante dagli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n 889 - che esclude dalla retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto il compenso, pur sottoposto a contribuzione, per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dalla contrattazione collettiva nazionale - manifestamente non contrasta con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 cost., tenuto conto, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale (ord. N. 44 del 1985 e sentenze nn. 31, 167 e 173 del 1986), dei rilievi seguenti: a) la diversità di trattamento, conseguente alla diversa Determinazione della retribuzione pensionabile in epoche differenti, rappresenta una scelta - fondata su una complessiva valutazione di situazione obiettivamente diverse - del legislatore ordinario, del quale è indubbia la discrezionalità quanto alla coincidenza del trattamento previdenziale con quello retributivo; b) l'adeguatezza delle prestazioni del sistema previdenziale va riferita non all'art. 36 ma all'art. 38 cost., tenendo peraltro presente che tale sistema è basato sul principio di solidarietà; C) rispetto ai contributi (che, una volta versati, non sono più di proprietà dell'assicurato) è inconfigurabile una espropriazione senza indennizzo e non è possibile introdurre nel campo della previdenza il criterio dello art. 53 della Costituzione. (V 458/85, mass n 438664; (V 1000/84, mass n 433172; (V 720/83, mass n 425462).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 53, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)