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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 414 del 1993

Decisione
decisa il 1993-11-12, depositata il 1993-11-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:414
Massime
6

Massime (6)

Massima n. 19898

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Espropriazione di aree edificabili
  • Indennità dovuta al proprietario
  • Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40%
  • Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già decisa nel senso della non fondatezza. - S. n. 283/1993 (massima E).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19899

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Espropriazione di aree edificabili
  • Cessione volontaria da parte del proprietario
  • Disciplina 'ex' art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992
  • Questioni di legittimità costituzionale
  • Difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus' (essendo già intervenuti i provvedimenti espropriativi)
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, atteso che nelle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' sono già intervenuti i decreti di espropriazione, e non può quindi più trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19900

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Espropriazione di aree edificabili
  • Edificabilità di fatto
  • Criteri e requisiti per l'individuazione
  • Definizione demandata a successivo regolamento ministeriale
  • Asserita violazione della riserva di legge in materia di espropriazione
  • Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, non essendo precisato nelle ordinanze di rimessione se la destinazione edificatoria del suolo, accertata dal c.t.u., sia di natura legale o di fatto, e mancando quindi un elemento essenziale per valutare l'effettiva rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'. - cfr. S. n. 283/1993 (massima N).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19901

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Espropriazione di aree edificabili
  • Indennità dovuta al proprietario già espropriato
  • Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40%
  • Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai proprietari, non ancora espropriati, che possono ottenere la semisomma piena, non ridotta, convenendo la cessione volontaria del bene
  • Insussistenza della discriminazione, per effetto di già intervenuta pronuncia additiva, riferita a disposizione diversa da quella impugnata
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La questione di costituzionalità dell'art. 5 bis, comma sesto, del d.l. n. 333 del 1992 - sollevata sotto il profilo dell'irragionevole discriminazione tra proprietari già espropriati al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e proprietari che alla stessa data possono ancora convenire la cessione volontaria del bene e fruire della connessa maggiorazione pari al 40% dell'indennizzo - va dichiarata manifestamente infondata, essendo la denunciata discriminazione venuta meno per effetto della già intervenuta pronuncia additiva riferita al comma secondo dello stesso art. 5 bis. - v. S. n. 283/1993 (massima L).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19902

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Espropriazione di aree edificabili
  • Indennità dovuta al proprietario
  • Determinazione
  • Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40%
  • Applicazione agli indennizzi ancora 'sub iudice' al momento di entrata in vigore di essa
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già decisa nel senso della non fondatezza. - S. n. 283/1993 (massima Q).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19903

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • 'Thema decidendum'
  • Limite segnato dall'ordinanza di rimessione
  • Necessario rispetto
  • Esame di ulteriori profili prospettate dalle parti costituite
  • Esclusione
  • Fattispecie.
Leggi la massima
Non può la Corte esaminare il profilo di incostituzionalità - indicato dalle parti private costituite, ma estraneo al 'thema decidendum' definito dall'ordinanza di rimessione - concernente l'incidenza dell'onere delle spese processuali sull'indennità di esproprio determinata ai sensi dell'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992.

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 (recte: art. 5- bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dalla Corte d'Appello di Lecce nel procedimento civile vertente tra Matteo Pasquale ed altre ed il Comune di Lecce, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) n. 3 ordinanze emesse il 21 gennaio, il 28 gennaio ed il 6 aprile 1993 dalla Corte di appello di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Fresca Elsa e il Comune di Savona, Pozzo Emma ed altri e il Comune di Recco e Morixe Renza ed altri e il Comune di Vado Ligure, ai nn. 268, 269 e 270 del registro ordinanze 1993, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione di Fresia Elsa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, promosso da Matteo Pasquale e Centonze Concetta, la adita Corte d'appello di Lecce ha sollevato (con ordinanza del 4 marzo 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1, 2, 6 e 7 della legge 8 agosto 1992 n. 359 (recte: art. 5- bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) recante nuovi criteri per la determinazione della indennità suddetta, ipotizzando la violazione: a) dell'art. 24, commi 1 e 2, della Costituzione nella parte in cui, sostanzialmente penalizzando il soggetto che non sia addivenuto alla cessione volontaria del bene e che abbia scelto la via giudiziaria per la tutela del proprio diritto, stabilisce comunque per quest'ultimo una riduzione dell'importo indennitario in misura del 40%; b) dell'art. 3 della Costituzione perché crea una irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha visto definita la propria posizione con la vecchia normativa e chi, invece, per cause assolutamente indipendenti dalla sua volontà, tale posizione non ha visto definita in tempo; c) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione perché non costituisce "serio ristoro" un indennizzo espropriativo pari a circa il 30% del valore venale del bene espropriato; che in altrettanti analoghi giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione - proposti rispettivamente da Fresia Elsa, Pozzo Emma ed altri, e da Morixe Reza ed altro - la medesima norma (anche con riferimento al quinto comma) è stata censurata dalla Corte d'appello di Genova con ordinanze del 21 e 28 gennaio e 6 aprile 1993 per sospetta violazione: a) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione (per inadeguatezza e difetto di congruità dell'indennizzo espropriativo quale risultante dal nuovo criterio di calcolo, che - dovendo farsi riferimento alla semisomma (peraltro ridotta del 40%) del valore venale e del reddito dominicale - comporta una diminuzione dell'indennità che va ben oltre quel margine di scostamento, tra il "serio ristoro" dovuto a chi subisce l'espropriazione ed il pieno "valore venale" del bene espropriato, scostamento che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto compatibile con la natura dell'istituto dell'espropriazione); b) (ancora) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione (perché la previsione del quinto comma della norma censurata, secondo cui è rinvia ad un regolamento, da emanarsi con decreto ministeriale, la definizione dei criteri e dei requisiti per la individuazione della edificabilità di cui al precedente terzo comma, viola il principio della riserva di legge); c) degli artt. 3 e 24, comma 1, della Costituzione (per disparità di trattamento tra chi accede alla cessione volontaria del bene e chi invece intende adire l'autorità giudiziaria con opposizione alla stima e per violazione del diritto di agire in giudizio perché la penalizzazione della riduzione, in tal caso, del 40% dell'indennizzo si traduce in un ostacolo all'esercizio di un diritto soggettivo; inoltre vi sarebbe disparità di trattamento tra chi al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme abbia già subito l'esproprio e non possa quindi più convenire la cessione volontaria del bene, e chi, non essendo ancora stato emesso un provvedimento ablatorio, può accedere alla cessione volontaria senza subire la riduzione del 40%); che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate in quanto già delibate da questa Corte con la sentenza n. 283/93; che si è costituita la parte privata Fresia Elva depositando memorie e in particolare, nel prendere atto della sentenza n. 283 del 1993 di questa Corte, emessa nelle more del giudizio, non ha chiesto la discussione in pubblica udienza;
punto 2
Considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, primo comma, d.l. n. 333/92 cit. sollevata - in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione - sotto il profilo che l'indennizzo espropriativo (pari al 40% della semisomma del valore venale e del reddito dominicale) non presenta le caratteristiche del "serio ristoro", che invece dovrebbe avere, atteso che la Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione con la sentenza n. 283 del 1993, né le Corti d'appello rimettenti allegano nuovi e diversi elementi di valutazione; che è viceversa manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, primo comma, ultima parte, e secondo comma, riguardante il previsto esonero dall'abbattimento del 40% dell'indennizzo espropriativo solo in caso di cessione volontaria per assunta disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e per asserita vulnerazione del diritto di azione (artt. 24 della Costituzione) essendo, in entrambe le fattispecie all'esame dei giudici a quibus, già intervenuti i decreti di espropriazione sicché non può più trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria, come ritenuto in analoga fattispecie dalla cit. sent. n. 283/93; che altresì manifestamente inammissibile è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, quinto comma, cit. sollevata - in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione - sotto il profilo della violazione della riserva di legge, atteso che nelle ordinanze di rimessione non è precisato se la destinazione edificatoria del suolo, accertata dal c.t.u., sia di natura legale o di fatto, sicché manca un elemento essenziale per valutare la effettiva rilevanza della questione nei giudizi a quibus; che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, sesto comma, cit. sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione perché la prospettata disparità di trattamento tra espropriati, secondo che nei loro confronti sia stato emesso, o meno, il decreto di espropriazione al momento della entrata in vigore del d.l. n. 333/92 cit., risulta rimossa - successivamente alle ordinanze di rimessione - dalla cit. sentenza n. 283/93, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del medesimo art. 5- bis nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%, e quindi la pronuncia additiva invocata dalla Corte d'appello di Genova è stata già resa (ancorché riferita al secondo comma e non già al sesto della disposizione impugnata); mentre non può esaminarsi - perché fuori dal thema decidendum quale devoluto dalla Corte rimettente - il profilo, indicato in una sua memoria dalla parte costituita, dell'incidenza dell'onere delle spese processuali; che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, sesto e settimo comma, cit. nella parte in cui la nuova disciplina dell'indennizzo espropriativo si applica (con efficacia retroattiva) anche ai procedimenti (ed ai relativi giudizi) in corso per violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e del diritto d'azione (art. 24 della Costituzione) avendo questa Corte già escluso la lesione dei suddetti parametri nella cit. sentenza n. 283/93, senza che nuovi e diversi profili di valutazione siano prospettati dalle Corti d'appello rimettenti;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara: a) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma 3, della Costituzione - dell'art. 5- bis, commi 1, ultima parte, 2, e 5 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe. b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, 24 e 42, comma 3, della Costituzione - dell'art. 5- bis, commi 1, 6 e 7, d.l. n. 333/92 cit., sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze