diritto.io

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 200

1. I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.

2. Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Art. 201

1. Nei locali di meretricio sono vietati:

  1. a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

  2. b) lo spaccio di cibi e di bevande;

  3. c) l'accesso dei minori di anni 18.

2. E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

3. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto, fino a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Art. 202

1. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

2. Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di ordinarne lo sgombro.

Art. 203

1. E' vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare - sotto qualsiasi forma o pretesto - dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro, indumenti o altro oggetto qualsiasi.

2. L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 204

1. Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio, senza la sua volonta', una donna, ancorche' essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e nonostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, e' punito, con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 5000.

Art. 205

1. Oltre a quanto e' disposto nei precedenti articoli, l'autorita' locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:

  1. 1° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare d'infezione di malattie celtiche;

  2. 2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;

  3. 3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall'autorita' di pubblica sicurezza o sanitaria, o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale, senza attestazione medica di guarigione;

  4. 4° quando siasi impedito, o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita, o siasi impedito o tentato di impedire, o in qualunque modo ostacolato, l'esercizio delle loro attribuzioni;

  5. 5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201;

  6. 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non puo' essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e nel caso non sia stato fissato, prima del termine che sara' all'uopo stabilito dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 206

1. Oltre quanto e' disposto negli articoli precedenti l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica consigliano l'adozione di tale provvedimento.

Art. 208

1. Quando nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continui a tenersi aperto o in esercizio, o venga riaperto senza il preventivo assenso dell'autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 3000, salvo l'applicazione del provvedimento di ufficio per la chiusura.

Art. 209

1. Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

Art. 210

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' al impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

2. Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all'uso delle sostanze stesse, o comunque si permetta o favorisca l'uso di esse.

Art. 211

1. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d'inviarle nelle sale di cura, quando si ha sospetto che sono affette da malattie contagiose.

2. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita.

Art. 212

1. La dichiarazione di locale di meretricio e' revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale sia cessato l'esercizio del meretricio.

Art. 213

1. E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. E' del pari proibito:

  1. a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

  2. b) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;

  3. c) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

3. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non costituiscano reato piu' grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

Titolo VIII

Capo Unico. Delle associazioni, enti ed istituti.

Art. 214

1. Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivita' tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorita' predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

2. L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

3. I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

4. Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena e' della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a L. 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

5. In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

Art. 215

1. Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facolta' di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attivita' contraria all'ordine nazionale dello Stato.

2. Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.

3. Avverso il provvedimento del Prefetto si puo' ricorrere al Ministro per l'interno.

4. Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimita'.

Art. 216

1. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 214 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano anche in qualita' di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno, o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.

2. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualita' di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.

3. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena e della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Art. 217

1. Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, ente od istituto, costituito od operante nello Stato, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

2. Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L. 3000 a L.
10,000.

Titolo IX

Capo Unico. Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.

Art. 219

1. Nel caso di pericolo di disordini il Ministro per l'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o, per delegazione, i Prefetti hanno facolta' di dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

Art. 220

1. Durante lo stato di pericolo pubblico l'autorita' provinciale e circondariale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e per la conservazione dell'ordine.