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Sez. 1, Sentenza n. 4085 del 08/11/1976 (Rv. 382747 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA PER L'ESISTENZA D'UNA CLAUSOLA DI NON IMPUGNABILITA DEL LODO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382747-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA PER L'ESISTENZA D'UNA CLAUSOLA DI NON IMPUGNABILITA DEL LODO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Posto che rientra nel potere-dovere del giudice dell'impugnazione verificare d'ufficio se questa sia o meno ammissibile, trattandosi di un presupposto processuale alla cui esistenza e subordinato l'esame della questione di merito, in caso di impugnazione del lodo (art 828 cod proc civ) per inosservanza delle regole di diritto, il giudice puo dichiarare l'inammissibilita dell'impugnazione in conseguenza del patto di non impugnabilita del lodo, nonostante che le parti non abbiano proposto specifica eccezione in tal senso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)