Sez. 1 - , Ordinanza n. 35976 del 07/12/2022 (Rv. 666248 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Procedure di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012 - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 9 del d.lgs. n. 14 del 2019 - Valore interpretativo - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di
cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esse, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 e succ. modif. ed integr. (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. medesimo.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 9 com. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)