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Norme sulla navigazione da diporto

Testo in vigore al

Art. 23

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 24

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 25

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 26

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 27

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 28

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 29

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N.17213

Art. 30

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 31

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Art. 32

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 43113

Capo V. Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto

Art. 33

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:

  1. a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

  2. b) per le unita' non munite di marcatura CE:

    1. 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' del costruttore;

    2. 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri;13

Art. 34

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N.17213

Art. 35

1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.13

Art. 36

1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.13

Art. 37

1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.13

Art. 38

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unita' iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita', da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.13

Capo VI. Disposizioni penali

Art. 39

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima.13

Art. 40

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N.17213

Capo VII. Regime tributario

Art. 41

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N.17213

Art. 42

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N.17213

Art. 43

1. L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto e' subordinata al pagamento di una tassa:

  1. a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

  2. b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

  3. c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.13